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Circolare 005

Ferie del personale docente e ATA

a.s. 2026/2027. Indicazioni per la fruizione.

Utente Valentina Fazio

da Valentina Fazio

Dirigente Scolastico

Circ. 21.09.2026  prot. 17428

 

Al personale docente e ATA

a tempo indeterminato e determinato

Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi

p.c. Alla RSU d’Istituto

Al sito web 

OGGETTO: Ferie del personale docente e ATA – a.s. 2026/2027. Indicazioni per la fruizione.

Al fine di assicurare una corretta programmazione delle assenze e la continuità del servizio scolastico, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di ferie del personale docente e ATA, con particolare riferimento alle modalità di fruizione e alla necessità di una tempestiva programmazione.

La fruizione delle ferie costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore ed è finalizzata al recupero delle energie psicofisiche. Essa deve essere assicurata nel rispetto della normativa vigente, della disciplina contrattuale e delle esigenze organizzative dell’Istituzione scolastica.

1. Riferimenti normativi

La disciplina delle ferie è regolata, per quanto di competenza, dalle seguenti disposizioni:

  • art. 36 della Costituzione;
  • art. 2109 del Codice civile;
  • art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
  • art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;
  • art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;
  • art. 13 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per le disposizioni tuttora applicabili;
  • CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, in particolare art. 35, relativo al personale assunto a tempo determinato, e art. 38, relativo alla disciplina delle ferie;
  • Contratto Integrativo d’Istituto vigente, per quanto attiene ai criteri organizzativi e alla programmazione delle ferie del personale ATA.

2. Principi generali

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere effettivamente fruite, secondo la disciplina prevista dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

La programmazione deve essere effettuata con congruo anticipo, tenendo conto delle esigenze del dipendente e, per quanto di competenza, delle esigenze di servizio.

Per il personale docente, la fruizione delle ferie deve avvenire prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nel rispetto degli impegni di servizio programmati e non differibili.

Per il personale ATA, la programmazione delle ferie deve garantire, per tutta la durata dell’anno scolastico, la funzionalità degli uffici, dei servizi e dei laboratori, nonché un’adeguata presenza di personale nei diversi profili professionali.

3. Personale docente

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL 29 novembre 2007, le ferie del personale docente sono fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fermo restando il rispetto degli eventuali impegni di servizio.

Durante la restante parte dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, alle condizioni previste dall’art. 13, comma 9, del CCNL 29 novembre 2007.

La fruizione delle predette giornate è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che ne usufruisce con altro personale in servizio nella medesima sede e, comunque, senza determinare nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione, compresi quelli eventualmente derivanti dalla corresponsione di compensi per ore eccedenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del medesimo CCNL.

Le richieste dovranno essere presentate con congruo anticipo, secondo le modalità definite dall’Istituto, e saranno valutate in relazione alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa e alle esigenze organizzative e di servizio.

4. Personale ATA

Il personale ATA fruisce delle ferie nel rispetto delle esigenze di servizio e della necessità di garantire il regolare funzionamento degli uffici, dei servizi e dei laboratori dell’Istituto.

La programmazione delle ferie, con particolare riferimento al periodo estivo, è predisposta dal DSGA sulla base delle richieste del personale e dei criteri stabiliti dal Contratto Integrativo d’Istituto, ed è sottoposta al Dirigente scolastico per i conseguenti provvedimenti.

La programmazione deve assicurare un’adeguata presenza di personale nei diversi profili professionali e garantire la continuità e la funzionalità dei servizi.

Le ferie sono fruite secondo i periodi autorizzati, tenendo conto delle esigenze del dipendente e delle esigenze di servizio.

In presenza di motivate esigenze di servizio o di motivate esigenze personali, si applicano le disposizioni previste dall’art. 13 del CCNL 29 novembre 2007 e dalla successiva contrattazione collettiva.

Le eventuali chiusure prefestive deliberate dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2026/2027 saranno disciplinate secondo quanto previsto dalle relative deliberazioni e dalle disposizioni contrattuali applicabili.

5. Personale a tempo determinato

Ai sensi dell’art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato, con le specificazioni stabilite dal medesimo articolo.

Le ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Il personale con contratto a tempo determinato è pertanto tenuto a programmare tempestivamente la fruizione delle ferie, compatibilmente con la durata del rapporto di lavoro e con i periodi nei quali ne è consentita la fruizione.

Per il personale docente con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, la fruizione delle ferie deve essere programmata tenendo conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche e degli eventuali impegni di servizio.

Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consenta la fruizione delle ferie maturate, trova applicazione quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del CCNL 2019-2021.

Per le diverse tipologie di contratto a tempo determinato, la Segreteria del personale provvederà, ove necessario, alla verifica della posizione individuale sulla base della durata del contratto e delle ferie maturate e fruite.

6. Ferie non godute e monetizzazione

Ai sensi dell’art. 38 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni applicative.

La monetizzazione non costituisce, pertanto, una modalità ordinaria alternativa alla fruizione delle ferie.

Restano ferme le specifiche disposizioni applicabili alle situazioni nelle quali la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Tra le ipotesi richiamate dalla disciplina contrattuale rientrano, in particolare, i casi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta e congedo obbligatorio per maternità o paternità, ferma restando la verifica delle condizioni previste dalla normativa applicabile al singolo caso.

7. Programmazione e modalità di richiesta

Le richieste di ferie devono essere presentate mediante la procedura in uso presso l’Istituto e sono soggette ad autorizzazione.

Per il personale ATA, le richieste sono trasmesse al DSGA per la necessaria valutazione in ordine alla compatibilità con l’organizzazione del servizio, prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione.

La fruizione delle ferie è subordinata alla preventiva autorizzazione. L’assenza non autorizzata non può essere considerata fruizione di ferie ed è soggetta alle conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale.

Le richieste relative ai principali periodi di sospensione delle attività didattiche dovranno essere presentate entro i termini comunicati dall’Istituto in relazione alla specifica organizzazione dell’anno scolastico.

Per il periodo estivo, il personale ATA dovrà attenersi alle modalità e alle scadenze stabilite nell’ambito della predisposizione del piano ferie.

Il personale docente con contratto a tempo determinato dovrà programmare la fruizione delle ferie con particolare attenzione alla durata del proprio contratto e agli eventuali periodi di sospensione delle attività didattiche.

8. Disposizioni finali

Tutto il personale è invitato a procedere alla programmazione delle ferie con adeguato anticipo, al fine di consentire una ordinata organizzazione del servizio e di assicurare la piena fruizione del diritto alle ferie nei termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

Per eventuali situazioni particolari o per la verifica delle ferie maturate e non fruite, il personale potrà rivolgersi alla Segreteria del personale.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto, nella sezione Circolari, e costituisce riferimento per la programmazione e la richiesta delle ferie relative all’a.s. 2026/2027.

 

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Valentina Fazio 

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